Assocounseling e i Decoratori di Torte

Dopo la batosta presa dai Counselor nei giorni scorsi, in cui il Min. Salute ha scritto all’UNI chiedendo la sospensione del Tavolo finalizzato alla Normazione di questa pseudoprofessione, arriva a conclusione il percorso aperto presso il Tribunale Amministrativo che vedeva l’Ordine degli Psicologi del Lazio e  il Consiglio Nazionale contrapposti al MISE a causa dell’inserimento di quest’ultimo di Assocounseling nell’elenco depositato presso il Ministero delle associazioni afferenti le cosidette “professioni non riconosciute”.

La sentenza di primo grado del Tar Lazio nel 2015 era stata tombale perché aveva sostanzialmente archiviato la questione dicendo che l’attività di counselor è propria dello Psicologo.

Con la sentenza di oggi, il Consiglio di Stato (ovvero il secondo, e ultimo, grado di giudizio del Tribunale Amministrativo), ribalta la sentenza di primo grado e riammette Assocounselig a quell’elenco. Sembrerebbe una riconoscimento importate per i counselor, ma leggendo le motivazioni della sentenza emerge uno scenario completamente diverso…

Il Giudice infatti ci tiene a premettere che “va fin da subito specificato che sia l’oggetto del contenzioso sia, inevitabilmente (…), il contenuto della presente decisione nel grado di appello sono circoscritti e limitati alla valutazione della legittimità o meno dell’inclusione della prpredetta associazione all’elenco tenuto dal MISE che raccoglie le associazioni delle professioni che non siano (già) organizzate in Ordini o Collegi, non potendosi anche estendersi ad espriremere considerazioni circa la leggitimità dell’attività di counseling e la sovrapponibilità o meno, nell’esercizio effettivo della professione di counseling, con l’attività propria dello psicologo professionale”.

Ciò significa che la sentenza non entra nel cuore della questione. Il Tribunale Amministrativo ha infatti un ruolo di garante delle procedure tecniche, entrando raramente nel merito delle questioni sollevate.

Questa sentenza quindi si limita a stabilire se vi siano stati o meno vizi procedurali del MISE. Gli Ordini infatti accusavano il Ministero di aver iscritto Assocounseling senza aver verificato cosa facessero davvero i Counselor, ritenendo questa attività propria ed esclusiva dello Psicologo.

Il Giudice già nelle premesse accusa la Legge 4 (quella che riconoscerebbe le professioni non regolamentate) di essere una legge poco chiara, affermando “si conferma quanto più volte espresso negli atti processuali già nel primo grado di giudizio in merito alla non limpida ed immediata percepibilità degli obiettivi che il legislatore si è voluto porre con il varo della Legge 4/2013”. In sintesi il Giudice spiega che la legge ha grosse lacune, a causa delle quali è costretto a  riammettere Assocounselig all’elenco delle professioni non riconosciute poiché “nulla il testo (della Legge) indica di specifico in ordine ai requisiti per l’iscrizione di un associazione all’elenco (…) tenuto dal MISE o alle regole procedurali per tale inserimento nonché alla disciplina della gestione dello stesso elenco da parte del MISE. Infatti la formulazione (della Legge) si presenta inidonea a considerare esistente, per previsione normativa, la necessità che l’iscrizione alla quale aspirano le associazioni in questione sia preceduta dalla verifica del possesso di taluni requisiti ritenuti indispensabili per ottenere l’inserimento nell’elenco. Addirittura i requisiti per l’iscrizione all’elenco non sono affatto indicati in modo dettagliato (…) appare sufficiente dimostrare di aver rispettato le prescrizioni di cui ai successivi art. 5 (l’esistenza di un atto costitutivo o di uno statuto, la puntuale declaratoria del tipo di attività professionale svolta dagli associati, la individuazione di coloro che siedono negli organismi deliberativi e siano titolari delle cariche sociali, la rappresentanza della struttura organizzativa dell’associazione, la dichiarazione che l’associazione non ha scopo di lucro), 6 (l’esistenza di un modello di autoregolamentazione…), 7 (la predisposizione di un sistema di attestazione di professionalità degli iscritti)”.

Per quanto riguarda poi i criteri degli iscritti all’associazione addirittura, tali “requisiti” sarebbero solamente da “dichiarare” e neanche da “dimostrare” dal momento che la Legge NON richiama neanche la norma sull’autocertificazione (escludendo quindi tutte le implicazioni di tipo penale che conseguirebbero in caso di falsa autodichiarazione).

Detta in parole semplici la Legge è scritta così male che non ci sono elementi sufficienti per impedire a qualcuno di iscriversi.

E infatti “in conclusione, la Legge 4/2013 non specifica quali siano le doverose indagini rimesse ai competenti uffici del MISE per vagliare l’accoglibilità o meno dell’istanza di una associazione  di imprenditori o professionisti (…) la cui presentazione ha natura di attività prettamente compilativa che si perfeziona con il deposito presso gli uffici del MISE che dovranno vagliare la domanda degli elementi documentali richiesti dalla legge, quasi come se detti uffici non debbano svolgere alcun filtro ai fini dell’iscrizione se non quello di verificare che tutte le dichiarazioni siano state rese e depositatte con la documentazione necessaria, senza entrare nel merito dei contenuti di tale documentazione.

Quindi gli uffici del MISE, secondo il dettato legislativo, non eseguono un effettivo e penetrante intervento valutativo sull’istanza presentata, ma eseguono una mera attività di acclaramento circa la completezza documentale della domanda proposta dall’associazione, (..) non potendo dunque indagare sulla reale applicazione di quanto dichiarato dall’associazione e dai suoi iscritti circa il tipo di attività svolta e gli adempimenti necessari per essere inserita nell’elenco”.

Si tratta insomma di una Legge approssimativa e scritta male, che non tutela nessuno e che di fatto consente a chiunque di iscriversi all’elenco del MISE, a patto che si abbia uno statuto e qualche iscritto.

E infatti, andando a cercare tra le FAQ del sito del MISE proprio in merito all’elenco troviamo:
DOMANDA: L’iscrizione di una associazione nell’elenco di cui al comma 7 costituisce “riconoscimento” dell’associazione stessa?
RISPOSTA: NO, l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

La vittoria di Assocounselig è dunque una vittoria di Pirro, perché sebbene il giudizio sia favorevole all’Associazione, resta il fatto che il Giudice non ha voluto riconoscere alcunchè alla presunta professione di counselor. Questo è un fatto di cui la Politica dovrà tenere conto per aggiustare l’obbrobrio della Legge 4 per mettere al riparo i professionisti veri e soprattutto i cittadini che di quell’elenco si dovrebbero servire.
Oggi però per i counselor è tempo di gioire. Sono stati riammessi all’elenco MISE, ora potranno orgogliosamente e pubblicamente sostenere che la loro associazione non ha nulla da invidiare ai Decoratori di Torte (anch’essi nell’elenco MISE).

Clicca qui e vuoi leggere la sentenza Assocounseling – Sentenza n.545 CDS leggendo i passaggi evidenziati in Rosso nella parte finale del file.

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