
Di seguito alcune informazioni utili a fare chiarezza su alcuni aspetti peculiari dell’Esame di Stato per psicologi che spesso non sono noti ai Candidati e che invece sono indispensabili per affrontare con maggiore serenità le ultime 4 prove prima di diventare a tutti gli effetti psicologi.
Inizierei
- Prima di sostenere l’Esame di Stato è corretto definirsi dottore in psicologia
- Superato l’Esame di Stato si diventa dottore abilitato allo svolgimento della professione
- Solo dopo essersi iscritti all’Albo presso un Ordine regionale si diventa psicologo
Attenzione perchè definirsi “psicologo” prima di essersi iscritti all’Albo configura, dal punto di vista legale, l'”usurpazione di titolo”.
Gestione organizzative e amministrativa
Per prima cosa, va detto, che l’Esame di Stato è gestito dall’Università, e NON dall’Ordine regionale, a cui compete il compito di organizzare le prove di abilitazione mettendo in atto tutte le procedure del caso e predisponendo una sede idonea.
Dove sostenere l’Esame di Stato
E’ possibile svolgere l’esame in qualunque ateneo italiano, poichè ciò non pregiudica in alcun modo la successiva iscrizione ad un albo regionale diverso da dove si è ottenuta l’abilitazione.
Nomina dei Commissari d’esame
Per la commissione esaminatrice bisogna rifarsi al DM 240 del 1992 che stabilisce che questa viene nominata con decreto del Ministro dell’Istruzione (MIUR) ed è composta da 1 presidente e 4 membri:
- Il presidente viene nominato fra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo di discipline psicologiche a qualsiasi facoltà essi appartengano.
- I 4 membri vengono prescelti da quattro terne designate dal competente Consiglio dell’Ordine professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:
- professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo;
- professori associati;
- liberi professionisti iscritti all’albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale;
- psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di servizio.
Dal punto di vista procedurale quindi, il Ministero, tramite CINECA, chiede all’Università una terna di nomi per designare il Presidente (più una terna di nomi per l’eventuale sostituto) e all’Ordine regionale 4 terne di nomi tra le categorie sopra citate (oltre a 2 terne di sostituti). Dalle terne vengono estratti a sorte i 5 nominativi che andranno a comporre la Commissione (più 3 possibili sostituti).
Le 4 prove d’esame
L’esame di Stato per l’iscrizione all’albo A e? articolato nelle seguenti 4 prove:
- Prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in a?mbito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialita? personali;
- Seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialita? dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell’assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
- Terza prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
- Quarta prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all’attivita? svolta durante il tirocinio professionale, nonche? su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Per la prima prova scritta, la Commissione si riunisce e stabilisce 3 tracce che verranno poi inserite dentro tre buste anonime. Poco prima dell’inizio della prova, un candidato estrae a sorte la traccia che sarà materia d’esame.
Valutazione elaborati
La Commissione si riunisce e valuta collegialmente le prove assegnando un punteggio. I criteri di valutazione, a cui ci si attiene per assegnare in modo omogeneo i voti, vengono stabiliti prima dell’inizio delle correzioni.
Costi e compensi
Il costo sostenuto dai Candidati per sostenere l’Esame di Stato è costituito da due parti, quella che si paga all’Università (non all’Ordine, come spesso si pensa) e quella relativa alla tassa governativa. La quota universitaria è variabile e viene stabilita dai diversi atenei sulla base della stima dei costi amministrativi da sostenere (aule, personale della segreteria, ufficio esami di stato, ecc.).
I compensi dei Commissari invece vengono pagati dal Ministero e sono stabiliti dal D.M. del 15 ottobre 1999: ogni commissario a diritto a 413 Euro lordi + 1,29 Euro a prova corretta.
Se hai ancora dei dubbi lascia un commento sotto e cercherò di integrare ulteriormente l’articolo.
Se stai per sostenere l’Esame di Stato, in bocca al lupo!!!
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